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Commissione Paritetica Regionale di Conciliazione e Arbitrato (CPRC)

CPRC

Ai sensi degli artt. 410 e seguenti del Codice di procedure civile e del D.L. 80/98 e del D.L. 387/98, l’Ente Bilaterale Lombardo del Terziario E.BI.TE.N. Lombardia mette a disposizione la Commissione Paritetica Regionale di Conciliazione e Arbitrato (CPRC) che, in applicazione dei contratti collettivi, è a disposizione di Lavoratori ed Imprese per redimere le controversie insorte tra Datori di Lavoro e Lavoratori.
Per richiedere la convocazione della Commissione di Conciliazione dell’E.BI.TE.N. Lombardia è necessario contattare telefonicamente l’Ente o inviare una e-mail all’indirizzo info@ebitensicilia.it seguendo le indicazioni previste dal Regolamento e dai moduli di seguito scaricabili.

La Commissione svolge le seguenti attività:
a) discussione e composizione delle vertenze individuali attinenti il rapporto di lavoro (comprese le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari), promosse dal Lavoratore, assistito da una delle Organizzazioni Sindacali Confsal, Fesica Confsal, Confsal Fisals, Fismic Confsal firmatarie CCNL unitamente a Sistema Impresa (tentativo facoltativo di conciliazione);
b) sottoscrizione di verbali di conciliazione a seguito di intese già raggiunte tra Lavoratore e Azienda (comparizioni spontanee) su materie inerenti il rapporto di lavoro.

Possono accedere ai servizi della CPRC le Aziende in regola con il versamento del contributo EBITEN e i Lavoratori da queste dipendenti.
Di seguito, si riportano le modalità di accesso ai servizi forniti dalla Commissione Paritetica:

nel caso a) l’Organizzazione Sindacale promotrice della vertenza individuale inoltra alla Segreteria della CPRC la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia. La Segreteria provvederà alla convocazione delle Parti, per la discussione della vertenza;
nel caso b) l’Azienda dovrà concordare data e ora dell’appuntamento per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, contattando telefonicamente la Segreteria della CPRC.

REGOLAMENTO CPRC
Tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e art. 36 del Decreto
Richiesta di convocazione
Richiesta di convocazione congiunta
Richiesta costituzione Collegio di Conciliazione ed Arbitrato

N.B: Conciliazioni non impugnabili solo se sottoscritte presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL

Il Tribunale di Roma, con sentenza dell’8 maggio 2019, n.4354, afferma che le rinunce e le transazioni sottoscritte dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili nel termine di sei mesi dalla conciliazione, se il CCNL di riferimento non disciplina le modalità procedurali delle conciliazioni.

La sentenza, richiamando gli articoli 2113 c.c. e 412 ter c.p.c., sottolinea che le norme attribuiscono “valenza di conciliazioni in sede sindacale solo alle conciliazioni che avvengono con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative (…) Pertanto il regime di inoppugnabilità concerne le sole conciliazioni sindacali espletate nelle sedi protette (…) e dunque le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Tale principio era stato già chiarito dal Ministero del Lavoro, con nota del 16 marzo 2016 n. 37/5199, che aveva dato indicazioni ai propri Ispettorati Territoriali di verificare che le organizzazioni sindacali che effettuano il deposito dei verbali di conciliazione abbiano il requisito della maggiore rappresentatività e abbiano rispettato le procedure previste dai CCNL.

Nella nota ministeriale si ribadiva che per essere valida, la conciliazione in sede sindacale deve avvenire “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”, come dispone l’art. 412-ter c.p.c., e applicati dall’azienda.

Pertanto, i verbali di conciliazione sottoscritti dalle aziende che applicano il CCNL “SISTEMA IMPRESA-CONFSAL” individuanti EBITEN, se siglati nelle sedi sindacali (CPRC EBITEN) e con le procedure definite dai CCNL stessi, hanno la prerogativa della non impugnabilità.

Conseguentemente, i verbali sottoscritti in sedi diverse da quelle previste dai CCNL e con Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie dei CCNL applicati, sono privi del requisito di non impugnabilità.

Tribunale-Roma-sentenza-4354