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Le Parti Sociali costituenti l’EBITEN condividono lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro con l’intento di condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Per far ciò è necessario valorizzare il ruolo degli organismi paritetici/enti bilaterali e degli enti di patronato in quanto svolgono, anche mediante convenzioni con soggetti partner qualificati ex art.10 D. Lgs. n. 81/2008, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per tutte le attività in materia di salute e sicurezza viene individuato l’EBITEN quale organismo bilaterale di riferimento, che opera in base ai propri regolamenti interni. Ai fini dell’applicazione delle classi dimensionali sono conteggiati tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la loro attività nella sede aziendale o nell’unità produttiva.
✓ Il “Fondo sviluppo salute e sicurezza” interno all’EBITEN ha la finalità di finanziare le attività di informazione, formazione, collaborazione e di servizi specifici (es. redazione DVR, manuale HACCP etc.) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati direttamente dall’EBITEN o dai propri partner ex art. 10 D. Lgs. n. 81/2008 in base al regolamento dell’ente. A titolo esemplificativo e non esaustivo l’EBITEN eroga le seguenti prestazioni disciplinate anche nei cataloghi dei partner approvati dall’ente:
- RLS (finanziamento piani formativi);
- RLST(finanziamento piani formativi);
- Datore di lavoro RSPP e RSPP (finanziamento piani formativi);
- Lavoratori preposti e dirigenti (finanziamento piani formativi);
- Ponteggisti (finanziamento piani formativi);
- Posizionamento funi (finanziamento piani formativi);
- Carrellisti (finanziamento piani formativi);
- Lavoratori in quota (finanziamento piani formativi);
- Haccp (finanziamento piani formativi);
- Altri previsti dalle normative.
✓ In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
✓ Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, di norma, territoriale. Per tutto quanto concerne la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, in sigla RLST, ex art. 48 D. Lgs. n. 81/2008, si rimanda all’“Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo” e all’accordo integrativo allo stesso, sottoscritti rispettivamente in data 28 febbraio 2012 e 03 aprile 2012 da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto.
Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il numero minimo dei RLS è quello previsto dal comma 7 dell’art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008; la contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire un numero diverso di RLS.
✓ Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ad ogni RLS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore per anno sia nelle aziende fino a 15 addetti che in quelle con più di 15 addetti.
✓ L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative dell’azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tali permessi le ore utilizzate per l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 50, comma 1 lett. b), c), d), e), f), g), i), l), n), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
✓ Indipendentemente dalla classe dimensionale dell’azienda, qualora non si proceda alle elezioni previste dall’art. 47, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
✓ I predetti RLS rimangono in carica fino al termine del mandato purché siano stati istituiti e regolarmente formati (ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Le aziende comunicano all’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, all’EBITEN i nominativi degli RLS e i riferimenti dell’intervenuta formazione dagli stessi ricevuta.
✓ Elettorato attivo e passivo – Hanno diritto al voto tutti i lavoratori che prestino la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva. Possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova alla data delle elezioni purché il loro rapporto di lavoro abbia durata almeno pari alla durata del mandato.
✓ Modalità elettorali – L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti e si svolge in orario di lavoro con tempo predeterminato con la direzione aziendale. Risulta eletto il lavoratore/trice che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori che prestano la loro attività nell’azienda o nell’unità produttiva.
Prima dell’elezione i lavoratori nominano al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale viene immediatamente consegnata alla direzione aziendale e inviata da questa all’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, all’EBITEN.
✓ Durata dell’incarico – Il RLS resta in carica per 3 anni. Nel caso di dimissioni, il RLS, può esercitare le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 30 giorni. In tal caso al RLS spettano le ore di permesso per l’esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo residuo dì durata nelle funzioni.
In caso di non utilizzo della proroga di cui al precedente comma, i diritti di rappresentanza, di consultazione e di informazione saranno esercitati dal RSA. Su iniziativa dei lavoratori, il RLS può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto consegnato contestualmente dalle OO.SS..
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, vengono indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte, in quanto applicabili.
Al RLS sono applicate in conformità al comma 2, dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. le tutele previste dalla L. n. 300/1970.
✓ Strumenti e modalità per l’espletamento dell’incarico – In applicazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, al RLS verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell’incarico. Ai sensi dell’ art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, il RLS, per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RLS è tenuto a farne uso nel rispetto di quanto previsto al comma 6 dell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
✓ Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa e la contrattazione prevede un intervento consultivo dello stesso.
✓ La consultazione preventiva di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i viene effettuata dall’azienda in modo da consentire al RLS di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti individuati attraverso l’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, per il tramite dell’EBITEN. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS che, a conferma dell’avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
✓ Riunioni periodiche – Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., vengono convocate con un preavviso dì almeno 5 giorni lavorativi, sulla base di un ordine del giorno scritto predisposto dall’azienda. Il RLS può richiederne integrazioni riferite agli argomenti previsti dallo stesso art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
✓ Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
✓ Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, nelle stesse ipotesi del presente comma, il RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione.
✓ Delle riunioni di cui ai precedenti commi viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal RLS e dal rappresentante della direzione aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
La durata minima del corso è di 32 ore iniziali, delle quali 20 ore sui contenuti minimi indicati all’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, partendo dall’analisi del ciclo produttivo ed approfondendo la conoscenza e competenza sulle specifiche procedure di lavoro (combinate tra mansioni, attrezzature, organizzazione del lavoro ed ambiente di lavoro) della propria realtà lavorativa, coinvolgendo i lavoratori con modalità interattive. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima del corso maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
L’obbligo di aggiornamento periodico prevede una durata che non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La contrattazione collettiva nazionale di categoria, in relazione alle peculiarità dei rischi presenti nei differenti comparti, potrà definire una durata minima dell’obbligo di aggiornamento periodico maggiore rispetto a quella sopra riportata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La formazione dei RLS, che può essere erogata anche in modalità e-learning nel rispetto della normativa vigente, avviene ex art.37, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008 in collaborazione con l’EBITEN territorialmente competente o, in assenza, con l’EBITEN, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei rappresentanti.
Si rimanda all’apposita sezione nell’area AZIENDE
In materia di stress lavoro correlato, in coerenza con quanto disposto dall’art. 28, comma 1 bis e dall’art. 6, comma 8, lettera m quater del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le Parti Sociali hanno recepito integralmente le Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato del 17/11/2010 (G.U. n 304 del 30 dicembre 2010) e ad esse si rinvia.
Per informazioni invia una mail all’indirizzo formazione@ebiten.it
Di seguito riportata la normativa di riferimento:
Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno 2016
Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 7 luglio 2016 per RSPP/ASPP
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 25 luglio 2012 – linee guida formazione lavoratori
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 22 febbraio 2012 – formazione carrelli, gru, etc
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – formazione datori di lavoro RSPP
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – formazione lavoratori
Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni 26 gennaio 2006 – formazione RSPP